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Normativa di riferimento: l'art. 1284 "Saggio degli interessi"
del Codice Civile stabilisce che:
Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 2,5 per
cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il
15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può
modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo
lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto
del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre
non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per
l'anno successivo.
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti
non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per
iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.
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Normativa di riferimento: l'art.5 "Saggio d'interesse" del DLgs
231/200 stabilisce che:
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai
fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio
d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale
europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento
principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in
questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento
in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del
semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del saggio di cui
al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto
giorno lavorativo di ciascun semestre solare.. |
Normativa di riferimento:
l'art.29 "Termini di pagamento degli acconti e del saldo" del DM 145/2000
stabilisce che:
Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso
entro il termine di 105 giorni dalla data di maturazione del diritto
all'acconto, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
Qualora la disposizione del pagamento delle rate di acconto non sia
effettuata entro il termine di 90 giorni dalla data di emissione del
certificato di pagamento, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi
moratori.
Qualora la disposizione del pagamento della rata di saldo non sia effettuata
entro il termine di 150 giorni dalla data di emissione del certificato di
pagamento, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. |