Calcola gli interessi di mora per ritardati pagamenti
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Per ritardato pagamento di un
Credito Liquido ed Esigibile

(ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile
)
Per ritardato pagamento di un
Contratto Commerciale

(ai sensi del D.Lgs. 231 del 9 ottobre 2002
)
Per ritardato pagamento di un
Appalto di Lavori Pubblici

(ai sensi dell'art.29 del DM LLPP n.145 del 19 aprile 2000
)
Aggiornato al D.M. Economia e Finanze 4 dicembre 2009
valido dal 01/01/2010
Aggiornato al Comunicato Min. Finanze del 16/08/2010 new!
valido dal 01/07/2010 al 31/12/2010
Aggiornato al D.M. Infrastrutture 14/06/2010 new!
valido dal 01/01/2010 al 31/12/2010
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Normativa di riferimento: l'art. 1284 "Saggio degli interessi" del Codice Civile stabilisce che:
Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 2,5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

Normativa di riferimento: l'art.5 "Saggio d'interesse" del DLgs 231/200 stabilisce che:
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare..

Normativa di riferimento: l'art.29 "Termini di pagamento degli acconti e del saldo" del DM 145/2000 stabilisce che:
Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine di 105 giorni dalla data di maturazione del diritto all'acconto, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
Qualora la disposizione del pagamento delle rate di acconto non sia effettuata entro il termine di 90 giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
Qualora la disposizione del pagamento della rata di saldo non sia effettuata entro il termine di 150 giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.